Sabato 18 Maggio 2024
area riservata
ASAPS.it su

Speciale Massimario di Giurisprudenza (Parte 1^)

a cura di Franco Corvino

Nota: I soci Asaps, interessati a ottenere il testo delle massime qui riportate, possono richiederle all’indirizzo sede@asaps.it, indicando il proprio nome, cognome, titolo e data di pubblicazione.

Speciale
Massimario di Giurisprudenza

(Parte 1^)

 

Nozione del veicolo

 

L’ampia nozione di circolazione stradale, quale configurata dalla legislazione vigente, comprende non solo i veicoli in moto ma anche quelli momentaneamente in sosta su strada o altra area pubblica, cosicchÈ, nel caso di urto tra un veicolo in moto ed un altro in sosta, si realizza l’ipotesi di scontro di veicoli prevista e disciplinata dal secondo comma dell’art. 2054 cod. Civ. (Cass. Civ., Sez. III, 23 aprile 1980, n. 2660) [RV0302]

 

***

Le automobiline per bambini, spinte a pedali, stante la loro natura di giocattoli, non possono essere considerate veicoli, nÈ ai fini della disciplina della circolazione nÈ in tema di presunzione legale di responsabilità del proprietario. (Corte App. Brescia, 26 marzo 1969, in Giur. Mer., 1969, I, 488) [RV0302]

 

 

Classificazione dei veicoli

 

Rispetto ad una escavatrice meccanica, che Ë un veicolo ai sensi dell’art. 21 c.s., Ë configurabile l’ipotesi di responsabilità presunta di cui all’art. 2054, primo comma, c.c. (nella specie, Ë stata, peraltro, ritenuta la responsabilità esclusiva dell’infortunato, il quale, nonostante l’esistenza di pannelli che raccomandavano agli estranei di non avvicinarsi, si era portato imprudentemente vicino alla macchina, rimanendo con un piede schiacciato da un braccio retrattile dell’escavatrice, azionato proprio in quel momento dal conducente di tale macchina per spostarsi in altra zona). (Cass. Civ., Sez. III, 27 febbraio 1980, n. 1378) [RV0302]

 

 

Veicoli a braccia

 

L’art. 20 c.s., nel dare la definizione di veicoli, stabilisce che per tali s’intendono le macchine guidate dall’uomo e circolanti su strada, escluse quelle sprovviste di motore per uso di bambini od invalidi; e se anche Ë vero che ai sensi dell’art. 21 stesso codice, relativo alla classificazione dei veicoli, rientrano tra questi anche i veicoli a braccia, che a norma del successivo art. 22 sono quelli spinti o trainati dall’uomo, deve pur sempre trattarsi di macchine, non necessariamente a trazione meccanica, elettrica o animale, che tuttavia siano funzionalmente destinate alla circolazione su strada. La carriola munita di una sola ruota posta anteriormente, non Ë una macchina ma un attrezzo di lavoro, e ad essa pertanto non può essere attribuita la qualifica di veicolo. (Cass. Pen. Sez. IV, 14 novembre 1986, n. 12782) [RV0302]

 

***

Anche il veicolo spinto a mano (nella specie, carrettino adibito al trasporto di giornali) deve essere considerato veicolo a braccia ai sensi dell’art. 22 c.s. e quindi deve essere qualificato veicolo ai fini dell’applicazione dell’art. 2054 c.c.. (Cass. Civ., Sez. III, 30 novembre 1978, n. 4965) [RV0302]

 

***

Deve ad ogni effetto considerarsi veicolo quello spinto o trainato dall’uomo. In tal caso sia il veicolo che l’uomo costituiscono due elementi di un unico veicolo circolante. Ne consegue che, in caso di investimento o collisione, Ë del tutto irrilevante che l’uomo sia urtato prima o dopo il carretto. (Cass. Pen., Sez. IV, 1 dicembre 1964) [RV0302]

 

***

In tema di evento colposo da circolazione stradale anche se per i veicoli a braccia, indicati dall’art. 21, lettera a), c.s., non sono previsti come obbligatori dispositivi di segnalazione luminosa, pur tuttavia sui conducenti di tali veicoli, come su tutti gli utenti della strada, incombono i generali obblighi di comportarsi in modo da non recare pericolo o intralcio per la circolazione (art. 101 c.s.). (Nella specie Ë stata accertata la necessità, data l’oscurità causata dal tempo di notte e per di pi˜ dalla nebbia, dell’uso di qualsiasi mezzo che segnalasse la presenza del carretto, poichÈ se esso fosse stato reso pi˜ visibile, il suo investimento sarebbe stato evitabile). (Cass. Pen., Sez. IV, 4 giugno 1990, n. 8064) [RV0302]

 

***

La vigente normativa della circolazione, mentre prescrive con l’art. 36 del c.s. quali debbano essere i dispositivi di segnalazione dei veicoli a trazione animale, nulla dispone per i veicoli a braccia, pur rientrando questi nell’ampia categoria dei veicoli, alla stregua della classificazione contenuta negli articoli 21 e 22 della legge. Da ciò discende che la segnalazione dei veicoli a braccia in ore notturne Ë unicamente condizionata dall’avvistabilità dell’ingombro, in applicazione del generale principio in virt˜ del quale l’utente della strada ha l’obbligo assoluto di comportarsi in maniera da non creare situazioni di pericolo. (Cass. Pen., Sez. IV, 19 settembre 1980, n. 9667) [RV0302]

 

Velocipedi

 

In tema di circolazione stradale, la persona che procede su una bicicletta, pur senza azionare i pedali ma spingendosi con i piedi per terra, va considerata “ciclista” e non “pedone” e deve osservare tutte le relative norme di circolazione. Tale modalità di marcia non toglie al  velocipede la qualità di veicolo, prevista dagli artt. 21 lett. C) e 23 c.s.. (Cass. Pen., Sez. IV, 22 marzo 1991, n. 3165) [RV0302]

 

***

La bicicletta condotta a mano non perde la qualifica di veicolo e i conducenti sono quindi tenuti ad uniformarsi alle norme che disciplinano la circolazione dei veicoli, e in particolare dei velocipedi, per cui devono procedere sulla destra della strada e in prossimità del margine destro di essa. In tal caso l’eventuale mancanza od inefficienza dei prescritti dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione non costituisce contravvenzione, perchÈ anzi proprio una disposizione prevede (art. 586 regol. c.s.) che nelle dette condizioni i velocipedi non siano utilizzati ma solamente condotti a mano. (Cass. Pen., Sez. IV, 3 aprile 1982, n. 3605) [RV0302]

 

 

Ciclomotori

 

Non può considerarsi velocipede un veicolo munito di motore di cilindrata contenuta nei 50 cmc ma con le caratteristiche (potenza, peso del motore, velocità) di cui alle lettere b), c), d) dell’art. 24 c.s. (d.p.r. 15 giugno 1959, n. 393) potenziate oltre il limite previsto. Infatti, sebbene nella Convenzione di Ginevra del 16 dicembre 1955, ratificata con L. 26 novembre 1957, n. 1195, che non rientra tra gli accordi internazionali immediatamente precettivi, non sia prevista espressamente la categoria dei ciclomotori e risultino parificati ai velocipedi muniti di motore ausiliario sino a 50 cmc, la disciplina relativa alla categoria dei veicoli, contenuta nell’attuale codice della strada dello Stato italiano, si discosta solo apparentemente da quella direttiva, perchÈ sono considerati veicoli a motore (ciclomotori) quei veicoli muniti di motore ausiliario non superiore a 50 cmc, però connotati anche da altre caratteristiche previste dalla Convenzione di Ginevra genericamente (sempre che conservino, quanto alle modalità d’impiego, le caratteristiche normali dei velocipedi) ma non espressamente (potenza, peso del motore, velocità) ne deriva che l’eccesso di tali caratteristiche oltre i limiti fissati esclude la parificazione dei ciclomotori ai velocipedi, in quanto la loro struttura meccanica non consente che il loro impiego sia equiparato a quello dei velocipedi funzionanti a propulsione muscolare (comportandone, invece, l’inclusione nella categoria dei motoveicoli, di cui all’art. 21 del codice della strada). (Cass. Pen. Sez. IV, 5 novembre 1986, n. 12376) [RV0302]

 

***

Non può ritenersi che si trovi in errore non colpevole e quindi scusabile a norma dell’art. 3, L. n. 683/1981, in ordine alla cilindrata del motore, che circoli ad alta velocità con un ciclomotore che tale velocità non potrebbe raggiungere ove avesse il motore con la cilindrata originaria e non maggiorata. (Pret. Civ. Taranto, 15 dicembre 1987, n. 559) [RV0302]

 

***

L’errore del conducente di ciclomotore in ordine alla violazione delle caratteristiche del mezzo rispetto all’elencazione di cui all’art. 24 c.s. ed in riferimento al tipo omologato rende non punibile l’azione rispetto alle previsioni di cui agli artt. 58, 66, 79 e 80 c.s.. (Cass. Pen., Sez. IV, 12 febbraio 1975, n. 38) [RV0302]

 

 

Autoarticolati

 

Colui il quale guida un autoarticolato ha l’obbligo inderogabile, se il veicolo procede scarico, di accorciare il convoglio, in quanto Ë tenuto a circolare in modo da non creare pericoli o intralci al traffico stradale. (La Cassazione ha chiarito che l’inadempimento di un tale obbligo non trova giustificazione nÈ con l’urgenza del conducente di rientrare in sede nÈ con l’erroneo convincimento da parte sua che il silenzio del militare di scorta a fare assolvere tale obbligo legittimi una simile condotta antiguiridica, essendo il governo dell’autoveicolo gestione esclusiva dell’autista che ne Ë il responsabile). (Cass. Pen., Sez. IV, 26 maggio 1981, n. 4922) [RV0302]

 

 

Rimorchi

 

Ai fini dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la nozione di “rimorchio” di cui all’art. 1 L. n. 990 del 1969 va individuata con riferimento agli artt. 26 e 28 c.s., i quali distinguono i veicoli come gli autotreni e gli autoarticolati, costituiti da motrice e rimorchio ad essa agganciato, ed i rimorchi privi di mezzo proprio di propulsione. Per questi ultimi, se sganciati dalla motrice, il rischio da assicurare (c.d. rischio statico) Ë solo connesso alla possibilità di sinistri causati allorchÈ essi siano manovrati a mano o durante la sosta per difetti di costruzione o di manutenzione. Ne consegue che se il rimorchio coperto da assicurazione per il solo rischio statico venga agganciato alla motrice diviene componente di un unico veicolo a motore e perde la propria autonoma configurazione di veicolo, con la conseguenza che nei confronti del terzo danneggiato dalla sua circolazione non risponde l’assicuratore del solo rimorchio, non vertendosi in tema di limite contrattuale di responsabilità dell’assicuratore, bensì di identificazione del veicolo cui il rischio assicurato deve inerire. (Cass. Civ., Sez. III, 25 luglio 1992, n. 8972)  [RV0302]

 

***

In tema di circolazione stradale, qualsiasi strumento, definibile come macchina, circolante su strada, per rotolamento o altrimenti in grado di spostarsi (cingoli, slitte, etc.) rientra nella categoria dei veicoli, secondo la definizione dell’art. 20  T.U. 15 giugno 1959, n. 393, con esclusione di quelli, tassativamente indicati dalla legge, quali le macchine sprovviste di motore per uso di bambini o di invalidi. Ne consegue che una molazza, montata su struttura fornita di ruote e trainata da un mezzo meccanico su strada soggetta a pubblico transito, assume la condizione giuridica, ai fini circolatori, di veicolo e, precisamente, di rimorchio per uso speciale o per trasporti specifici. Pertanto, deve rispondere ai requisiti amministrativi e costruttivi della corrispondente categoria. (Cass. Pen., Sez. IV, 23 ottobre 1989, n. 13954) [RV0302]

 

***

Una vettura motrice, congiunta a una vettura rimorchio allo scopo di formare un unico traino sotto una sola guida effettiva, non può venire in considerazione quale entità a sÈ stante, ma soltanto come parte di un’entità circolante idealmente inscindibile; conseguentemente il proprietario della vettura trainata, consentendone la circolazione mediante il traino suddetto, si espone alla presunzione di responsabilità prevista dal terzo comma dell’art. 2054 c.c. ed Ë solidalmente responsabile con il proprietario e conducente del veicolo propulsore, senza possibilità di distinguere tra i diversi elementi che compongono il mezzo circolante. (Cass. Civ., Sez. III, 3 aprile 1980, n. 2206) [RV0302]

 

***

Il proprietario di un semirimorchio, agganciato ad un veicolo trattore di cui sia proprietario un autotrasportatore al quale egli l’abbia affidato perchÈ ne facesse l’uso conferente alla sua normale destinazione, Ë civilmente responsabile dei danni cagionati ai terzi nel caso di sinistro stradale; infatti il semirimorchio viene in considerazione quale veicolo, poichÈ destinato alla circolazione, sia sotto il profilo ontologico e merceologico che sotto quello giuridico (di cui agli artt. 21, 26 e 28 c.s., in tema di classificazione di veicoli), restando perciò esclusa l’applicabilità della disposizione di cui all’art. 2051 c.c., in materia di danno cagionato da cose in custodia. (Nella specie la società proprietaria del semirimorchio aveva preteso che esso non venisse considerato veicolo, bensì cosa, e l’autotrasportatore dovesse rispondere, quale custode, dei danni ad essa cagionati). (Cass. Pen., Sez. IV, 16 aprile 1983, n. 3145) [RV0302]

 

 

Macchine agricole

 

Macchine agricole sono quelle istituzionalmente destinate a servizi agricoli per la loro struttura e specifica idoneità; pertanto, non può ritenersi determinante per la loro qualificazione soltanto l’immatricolazione, la quale ha l’esclusiva finalità di attribuire un dato distintivo numerico a ciascun veicolo. Le trattrici agricole si distinguono dai trattori stradali per diversità di organi di propulsione, per differenti sistemi di sospensione e di frenatura, per i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, per i limiti di velocità, di sagoma e di peso. (Cass. Pen., Sez. IV, 28 ottobre 1964) [RV0302]

 

 

Differenza dagli autoveicoli ad uso speciale

 

Il criterio differenziatore per distinguere gli autoveicoli per uso speciale (art. 26, lett. f codice stradale) dalle macchine operatrici va individuato nell’uso del veicolo e nelle sue caratteristiche strutturali, che dipendono dalle normali funzioni cui esso Ë destinato. (Nella specie, Ë stato ritenuto corretto il giudizio del giudice di merito che aveva qualificato macchina operatrice una pala meccanica). (Cass. Pen., Sez. IV, 22 aprile 1974, n. 1020) [RV0302]

 

***

L’elemento differenziatore tra autoveicoli per uso speciale o trasporti specifici e macchine operatrici consiste nel fatto che i primi conservano per struttura, sagoma e meccanismi una spiccata somiglianza con i normali autoveicoli, salvo la diversa destinazione, mentre nelle seconde hanno prevalenza assoluta le attrezzature di lavoro che conferiscono un aspetto nettamente diverso. Consegue che l’autogr˜ può rientrare nell’una o nell’altra categoria secondo che prevalga l’elemento veicolare o quello lavorativo. (Cass. Pen., Sez. IV, 22 giugno 1974, n. 1564) [RV0302]

 

***

PoichÈ il carrello portamerci di supermercato Ë considerato “veicolo” dall’art. 21 c.s., in caso di urto di tale carrello contro autoveicolo in sosta nell’area di parcheggio incustodito del supermercato, il titolare-proprietario di questo risponde, a norma dell’art. 2054, comma terzo, c.c., dei danni cagionati all’autoveicolo. (Pret. Civ. di Pistoia, 30 dicembre 1983) [RV0302]

 

***

Il basamento di una gru strutturalmente non idoneo ad effettuare lavori di sollevamento o di spostamento di carichi, nÈ funzionalmente destinato a circolare su strada, per mancanza di dispositivi, che ne rendano possibile il controllo durante gli spostamenti (per trazione meccanica o per traino) e ne assicurino l’arresto, non costituisce macchina operatrice, ai sensi degli artt. 21 e 31 del codice della strada, nÈ di conseguenza può essere considerato veicolo ai fini della responsabilità ex art. 2054 c.c. del proprietario (e del relativo custode). (Cass. Civ., Sez. III, 22 maggio 1990, n. 4607) [RV0302]

 

***

Devono considerarsi macchine operatrici non solo quelle destinate a lavori stradali, ma anche quelle adibite a lavori di diversa natura, pertanto Ë necessario il possesso della patente di categoria B quando siffatte macchine vengono guidate su strada. (Nella specie Ë stata ritenuta macchina operatrice il trattore cingolato con pala meccanica destinato a lavori edili). (Cass. Pen., Sez. IV, 30 gennaio 1976, n. 284) [RV0302]

 

***

Il “Dumper” deve considerarsi carrello ed ogni effetto. Per conseguenza la sua circolazione su area pubblica Ë soggetta alle norme del codice della strada. (Nella specie Ë stato ritenuto responsabile della contravvenzione di cui al dodicesimo comma dell’art. 80 l’imprenditore che aveva affidato un “Dumper” a persona non munita di apposita patente per farlo circolare su strada pubblica). (Cass. Pen., Sez. IV, 6 giugno 1969) [RV0302]

 

 

Sagoma limite

 

Vigente il codice della strada approvato don D.P.R. n. 3934 del 1959, le macchine agricole, alla luce della disposizione di cui all’art. 32 dello stesso codice richiamato dall’art. 69, andavano esenti dalla sola osservanza delle disposizioni di cui al quinto comma dell’art. 32 cit.(concernenti la sporgenza, dal contorno esteriore, del veicolo, delle estremità del fusello e del mozzo) e non da quelle di cui al comma primo relative all’osservanza dei limiti di sagoma, con conseguente operatività del regime delle autorizzazioni speciali richieste dall’art. 10 del D.P.R. n. 393 cit. (Cass. Civ., Sez. III, 5 agosto 1997, n. 7217) [RV0302]

 

***

L’art. 10 del d.p.r. 15 giugno 1959, n. 393 (come modificato dall’art. 1 della L. 10 febbraio 1982, n. 38) – secondo cui Ë soggetto a speciale autorizzazione dell’ente proprietario o concessionario della strada il trasporto di cose indivisibili che, per le loro dimensioni, determinano eccedenze rispetto ai limiti stabiliti dal successivo art. 32 (modificato  dall’art. 4, L. n. 38 del 1982) – non può con un’interpretazione estensiva, essere applicato anche al trasporto di cose divisibili (ciascuna delle quali non superiore alla sagoma d’ingombro consentita), che eccedano i medesimi limiti, in quanto tale seconda ipotesi Ë specificamente regolata  dal cit. art. 32, il quale, facendo riferimento, nel primo comma, al veicolo “compreso il suo carico”, per quanto riguarda la larghezza e l’altezza del piano stradale, deve ritenersi che adotti il medesimo criterio anche per la lunghezza, fissata in un massimo di 18 metri al comma quarto. Ne consegue che, qualora tale ultimo limite sia superato con un trasporto di cose distinte e divise (nella specie, trattavasi di un autocarro con rimorchio carico di autovetture nuove per una lunghezza complessiva di metri 16,90) deve essere applicata la norma sanzionatoria contenuta nel settimo comma dell’art. 32 e non quella prevista dall’art. 10 (Cass. Civ., Sez. I, 4 dicembre 1989, n. 5336) [RV0302]

 

***

Va qualificata veicolo eccezionale, a norma del coordinato disposto dagli artt. 10 e 32 c.s., una mietitrebbia larga m. 3,40. (Corte App. Civ. Milano, Sez. III, 23 novembre 1979, n. 1872) [RV0302]

 

 

***

L’impiego della staffetta non Ë richiesto rispetto a veicolo di larghezza inferiore alla sagoma limite di m. 2,50 (nella specie, macchina operatrice avente sagoma di m. 2,30), anche quando, per la ristrettezza della sede stradale, invada parzialmente la corsia riservata ai veicoli con opposta direzione di marcia. (Cass. Pen., Sez. IV, 9 marzo 1983, n. 1888) [RV0302]

 

 

Massa limite

 

Chiunque circoli con un veicolo il cui peso complessivo, tara pi˜ carico, superi i limiti di peso per asse stabiliti dall’art. 33 c.s. risponde della violazione prevista dall’art. 58, quarto comma, lett. G), mentre viola la disposizione di cui all’art.  121 c.s. chiunque circoli con un veicolo il cui peso complessivo a pieno carico risulti essere superiore del 5 per cento al peso complessivo massimo a pieno carico stabilito dalla carta di circolazione, a prescindere dal numero di assi del veicolo; poichÈ a seguito delle modifiche normative succedutesi nel tempo Ë venuto meno il principio di sussidiarietà, di cui all’originaria formulazione dell’art. 121, le violazioni di cui a tali norme possono concorrere e la diversità dei beni tutelati (l’integrità del patrimonio stradale dall’art. 33 e la sicurezza della circolazione dall’art. 121) giustifica la concorrente irrogazione delle sanzioni previste dall’art. 58 e dall’art. 121  (fattispecie relativa a illeciti previsti dal codice della strada abrogato). (Cass. Civ., Sez. I, 10 luglio 1999, n. 7257) [RV0302]

 

***

Ai fini della verifica dell’osservanza del divieto di transito per veicoli che, a pieno carico, superano un determinato peso, come previsto dall’art. 56 del reg. di esecuzione del c.s. (D.P.R. 30 giugno 1959, n. 420), non rileva la circostanza che l’entità del carico effettivamente trasportato dal veicolo di cui trattasi non comporti l’eccedenza rispetto a tale limite, dovendosi, invece, avere riguardo alla massima potenzialità di trasporto del veicolo stesso, quale risulta dalla sua omologazione. (Cass. Civ., Sez. I, 4 maggio 1991, n. 4933) [RV0302]

 

***

Ai fini dell’accertamento della contravvenzione di cui all’art. 33 c.s. (trasporto di materiale eccedente il limite massimo di carico dell’automezzo), il controllo del peso trasportato sul veicolo può essere validamente effettuato con qualsiasi mezzo (diverso dalla pesa pubblica) idoneo allo scopo e convenientemente adoperato dal misuratore, in quanto l’art. 555 del regolamento per l’esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (d.p.r. 30 giugno 1959, n. 420), prevedendo al riguardo la pesatura presso una pesa pubblica, non configura un mezzo legale di prova, escludente la possibilità di determinare il peso del veicolo con altri mezzi. L’indagine circa la corretta applicazione del metodo adottato Ë riservata al giudice del merito e si sottrae al sindacato di legittimità. (Cass. Civ., Sez. I, 11 ottobre 1982, n. 5193) [RV0302]

 


 

 

 



Mercoledì, 30 Giugno 2004
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK